Condizioni Generali di Contratto
1) Oggetto della Vendita e Tipi di Modalità contrattuali
2) Produzione e vendita su commissione di pezzo di ricambio da non intendersi componente finito entità tecnica indipendente (clausola di riparazione)
3) Tuning e Restyling
4) Pagamento
5) Consegna/Spedizione
6) Diritti di autore e di riproduzione, clausola di riservatezza
7) Rapporti con acquirente consumatore
8) Foro competente
9) Contratti con operatori aventi sede in Paesi extra Comunitari
10) Speciale accettazione e condizioni general
1) Oggetto della Vendita e Tipi di Modalità contrattuali
1.1) La APC con sede in Via del Castello 1, 28827 VALLE CANNOBINA – VB: ITALIA etc., produce artigianalmente e vende pezzi di auto, ed in particolare sistemi di protezione frontale e posteriore, da intendersi nei termini di pezzi accessori vintage per utilizzo decorativo, dal disegno e dal modello originali.
1.2) I pezzi possono eventualmente anche essere commissionati dall’acquirente/committente ed anche per finalità di riparazione o per la realizzazione di disegni personalizzati ed, a
seconda delle esigenze, del committente o nei termini di contratto d’opera o nei termini di sub-appalto o nei termini di sub fornitura.
1.3) Si precisa che:
a) nel caso di contratto d’opera i materiali saranno forniti dal committente per la realizzazione del pezzo in base alle regole dell’arte e le indicazioni del committente e senza vincolo di
subordinazione da parte della APC
b) nel caso di sub-appalto, e dunque per la realizzazione di un numero significativo di pezzi seriali, la organizzazione dei mezzi sarà a carico della APC
c) nel caso di sub-fornitura il contratto per la realizzazione di un numero significativo di pezzi seriali sarà da intendersi l’impegno da parte di APC, senza vincolo di subordinazione, “ad
effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, ovvero l’impegno a fornire all’impresa
prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in
conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”
2) Produzione e vendita su commissione di pezzo di ricambio da non intendersi componente finito entità tecnica indipendente (clausola di riparazione)
2.1) Qualora l’acquirente/committente voglia utilizzare il pezzo di ricambio commissionato nei termini di pezzo di ricambio, in ogni caso l’attività produttiva artigianale svolta dalla APC
resterà in generale soggetta alla disciplina dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, la quale esenta la produzione
di pezzi di ricambio dalla disciplina su protezione disegni e modelli ornamentali destinati a finalità di riparazione.
2.2) Per detta ipotesi l’acquirente/committente in ogni caso accetta, ai sensi della Direttiva UE -2007/46/CE e del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, n. 32721, di non considerare la APC “costruttore del pezzo di ricambio, in quanto ente non responsabile, verso l'autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione”, essendo invece solo e soltanto l’acquirente/committente a considerarsi “costruttore” a tali fini ed in base alle e per gli effetti delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2144/2019 ed a quelle di cui al Regolamento 858/2018.
2.3) Sempre per detta ipotesi verrà in ogni caso specificato, in base a quanto statuito dalla normativa Comunitaria e dalla La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 20 dicembre 2017 (cause riunite C 397/16 e C 435/16) con chiara e visibile indicazione sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi o nei documenti di vendita che il componente in questione è tutelato dal design di cui la APC non è titolare e sarà accettato dal compratore/committente che il componente è destinato esclusivamente ad essere utilizzato ai fini della riparazione del prodotto complesso sotto la esclusiva responsabilità dell’acquirente/committente ed in modo da ripristinarne il suo aspetto originale.
2.4) Il compratore si impegna sotto la sua esclusiva responsabilità ad utilizzare il componente in modo conforme alla succitata clausola di riparazione, ed il venditore declina ogni
responsabilità per il caso di utilizzo non conforme in base alla clausola di riparazione ed allanormativa Comunitaria sulla omologazione ed a quella dei singoli Stati, anche extraComunitari, in cui la riparazione e la omologazione avranno luogo.
2.5) APC, venditore e produttore, in ogni caso ed inoltre chiarisce e richiede, ed ilcompratore/committente accetta che, anche qualora il componente venga acquistato perfinalità di riparazione, la fornitura non avrà mai ad oggetto una “entità tecnica” finita, “uncomponente indipendente” ai sensi della normativa Comunitaria su componenti frontali e posteriori o della eventuale legislazione extra Comunitaria e quindi quale componente omologato. Anche di tale circostanza verrà fatta menzione sull’imballaggio, le specifiche tecniche, e le istruzioni di assemblaggio, i cataloghi commerciali.
2.6) La APC tuttavia si impegna per tale ipotesi a collaborare in buona fede e con ogni dovuta diligenza con l’acquirente affinché il componente acquistato acquisisca le caratteristiche e
la natura di componente “entità tecnica” indipendente ai fini della omologa nel Paese, anche extra Comunitario, di destinazione.
2.7) Tale attività collaborativa sarà soggetta ad un costo addizionale standard pari a………..o al costo di volta in volta concordato tra il venditore produttore e l’acquirente.
2.8) In base alla normativa Comunitaria tale produzione e vendita sono e dovranno dunqueintendersi esclusivamente quali operazioni produttive e di vendita in vista di montaggio
sotto la direttiva e la responsabilità dell’acquirente su veicoli che fruiranno, sempre sotto
2.9) In ogni caso APC declina ogni responsabilità per il caso in cui la omologazione non venga concessa nel Paese di destinazione, fatto salvo il diligente adempimento da parte sua delle prescrizioni e delle regole dell’arte in base alle specifiche tecniche richieste dall’acquirente, e come da liberatoria su specifica tecnica del realizzato al momento del ritiro.
2.10) Si specifica inoltre che di regola i componenti vengono venduti allo stato grezzo, e cioè non verniciati, e come da uscita dallo stampo negativo, ma che attraverso la corresponsione di prezzo aggiuntivo, sarà possibile la vendita anche di pezzi rifiniti sempre in base alle specifiche indicazioni ricevute dall’acquirente.
2.11) Il componente acquistato non è in ogni caso soggetto a restituzione così come non soggetto a restituzione è il prezzo dei servizi aggiuntivi eventualmente resi dal produttore venditore per la sua collaborazione in vista della omologazione nel Paese di destinazione, qualora le prove tecniche e la omologazione non diano esito positivo.
2.12) Al momento dell’acquisto l’acquirente dovrà indicare il numero di telaio della vettura ed il produttore fornitore fornirà a sua volta un codice identificativo del pezzo associato.
3) Tuning e Restyling
3.1) Resta esclusa la possibilità che la APC venga richiesta di fornire il proprio apporto ad attività di tuning e restyling, anche per finalità meramente ornamentali, su componenti frontali e posteriori a meno che tale possibilità non sia autorizzata dal costruttore ovvero ammessa dalla legislazione del Paese ove ha sede l’acquirente.
3.2) Per quanto riguarda in particolare il mercato Statunitense la responsabilità della omologa in caso di restyling resta a carico dell’acquirente/committente in base alla normativa di quel Paese, e l’acquirente/committente assumerà anche la veste di rappresentante della APC per la importazione del pezzo componente non finito non entità tecnica non omologato. La APC si impegna in ogni caso per tale ipotesi a rilasciare una attestazione collaborativa di equivalenza e di conformità alle prescrizioni tecniche comunicategli ai fini della omologa da eseguirsi ad opera del committente.
3.3) Per quanto riguarda il mercato Canadese la APC si dichiara disponibile a svolgere attività costruttiva di riparazione o restyling su commissione nei limiti delle prescrizioni di quel Paese e cioè nel rispetto dei seguenti criteri regolamentari: la sostituzione della calotta del paraurti è ammessa, ma la struttura del paraurti non deve essere modificata e gli elementi del sistema paraurti che assorbono energia in caso di urto non devono essere rimossi, deformati o modificati, l’aggiunta di un'ala o spoiler, o minigonne laterali stilizzate, è ammessa purché tali elementi non vengano a contatto con i pneumatici o con la carreggiata. Lo spoiler deve essere fissato saldamente all'auto, senza spigoli vivi o pericolosi esposti. Non dovrà oscurare la vista e dovrà essere immediatamente rimovibile a richiesta della Autorità. Anche in tal caso per la omologa resta esclusivamente responsabile il committente.
3.4) Per quanto riguarda il Regno Unito la APC si dichiara disponibile alla realizzazione su commissione di pezzi per riparazione e restyling fermo restando che è esclusivamente a carico dell’acquirente committente ogni eventuale attività di omologa, l’attivazione presso l’Agenzia per gli standard dei conducenti di veicoli al fine di fornire prova che il componente è conforme agli standard anche se non nei termini della originale configurazione operata dal produttore originario, la registrazione quale nuovo veicolo in quanto kit-converted vehicle, la presentazione della domanda di ‘Built up vehicle inspection report’ ed i l conseguimento della attestazione che il veicolo è conforme alle regolamentazioni inerenti i veicoli da strada.
3.5) Il produttore venditore declina ogni responsabilità non solo per il caso di mancata omologa, ma anche per eventuali danni a cose e persone conseguenti all’utilizzo illegale e non
autorizzato del componente venduto.
4) Pagamento
4.1) Le parti convengono che la efficacia del contratto resti sospensivamente condizionata al pagamento di acconto, fissato ordinariamente al % del prezzo e del servizio pattuito. Questa regola vale solo se il pagamento avviene tramite bonifico Bancario (Fattura). Nel caso venisse scelto il pagamento tramite PayPal tenga presente il punto 4.3). In caso di ripensamento da parte dell’acquirente a seguito del pagamento dell’acconto e prima del pagamento del saldo il produttore venditore tratterrà l’acconto ricevuto a titolo, allo stesso tempo, di corrispettivo del recesso e pagamento della attività preliminari già svolte. Identicamente, in caso di pagamento del saldo, e di rifiuto da parte dell’acquirente di ricevere la merce alla consegna, il produttore venditore tratterrà il saldo a titolo di corrispettivo del recesso e di pagamento dell’attività svolta.
4.2) Il pagamento del saldo dovrà intervenire prima della consegna della merce su base di accettazione visto e piaciuto da parte dell’acquirente previa verifica presso APC e sottoscrizione per accettazione liberatoria di scheda tecnica inerente il prodotto realizzato ovvero di verifica video, a distanza, e sottoscrizione per accettazione di scheda tecnica
liberatoria del prodotto realizzato.
4.3) Pagamento tramite PayPal: Nel caso che venisse scelto PayPal come metodo di pagamento, questa regola non è applicabile. In questo caso deve essere pagato l’intero importo nel momento dell’acquisto. Comunque PayPal offre, da parte sua, la possibilità di un pagamento rateale.
5) Consegna/Spedizione
Per ragioni legislative APC puo solo offrire la spedizione in tutti i paesi dell’UE. Per la consegna/consegna, l'acquirente/cliente ha anche la possibilità di ritirare la merce lui stesso a proprie spese e con mezzi propri.
Per tutti gli altri Paesi al di fuori della UE purtroppo non è possibile per APC organizzare la spedizione. Potrà pero, se richiesto dall’acquirente, assegnare il servizio di spedizione propria indicando un Corriere di fiducia. Il rapporto, incluso il pagamento del servizio, fra lo spedizioniere e l’acquirente resta in ogni caso un rapporto autonomo fra lo spedizioniere e l’acquirente, e come tale indipendente e distinto da quello di acquisto della merce. Si conviene ed accetta fra le parti che per contratto di spedizione si intende il contratto con cui lo spedizioniere assume per conto dell’acquirente ogni responsabilità inerente il trasporto, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla APC a partire dal momento della consegna della merce allo spedizioniere. La APC pertanto declina ogni responsabilità anche per perdita e danneggiamento della merce durante il trasporto.
La APC in ogni caso si impegna ai sensi del regolamento 858/2018 che l’imballaggio sia stato eseguito dalla stessa APC a regola d’arte e cioè in modo tale da non mettere a rischio l’incolumità del trasporto e ne assume la responsabilità. Questo vale sia per la spedizione nei paesi dell’ UE, per la quale APC si prende carico della spedizione, se questa viene richiesta da parte del cliente/acquirente, sia per quanto concerne la spedizione organizzata dal cliente/acquirente stesso dei paesi fuori dall’UE. Nel secondo caso APC si limita a consegnare la merce allo spedizioniere scelto dal cliente/acquirente.
5.2) La APC evidentemente si impegna a rendere accessibili i propri locali ed a collaborare così da consentire il ritiro della merce ad opera dell’acquirente o dello spedizioniere da lui incaricato.
6) Diritti di autore e di riproduzione, clausola di riservatezza
6.1) Per il caso in cui l’acquirente acquisiti un pezzo originale di produzione APC per finalità puramente decorative, vintage, ornamentali ovvero per il caso in cui venga ad APC richiesta
collaborazione produttiva avente ad oggetto la realizzazione di un componente originale destinato ad una vettura prototipo, fermo restando che la procedura per la eventuale omologa resta a carico dell’acquirente e che la APC declina ogni responsabilità per il caso di mancata omologa e di utilizzo non omologato e comunque dannoso, la APC si riser va in
ogni caso la titolarità del diritto d’autore sul disegno ed il modello ed è fatto divieto all’acquirente ed a terzi di riprodurre il predetto componente senza il previo assenso della APC, salvo il caso della clausola di riparazione. Per il caso di Paesi in cui il restyling è ammesso la APC, qualora abbia fornito al committente un design originale, si riserva il diritto di autore sul medesimo e la facoltà di registrazione del modello presso l’Ufficio marchi e Brevetti.
6.2) Entrambe le parti si impegnano a mantenere il segreto ed a garantire la riservatezza su procedure e dati concernenti la organizzazione e l’attività aziendale di cui siano venuti a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale in essere.
7) Rapporti con acquirente consumatore
7.1) Qualora l’acquisto venga operato on line da acquirente consumatore di componenti ornamentali, di arredo, vintage, decor esposti in vendita sul sito APC, in deroga a quanto previsto anche nel presente contratto in materia di rapporti fra operatori professionali, l’ac quirente avrà diritto di recedere entro 14 giorni dall’intervenuto pagamento dell’acconto e con diritto alla restituzione dell’acconto medesimo.
8) Foro competente
8.1) Il foro competente in caso di controversie inerenti conclusione, esecuzione, eventuale risoluzione del presente contratto è quello di:
Unioncamere Piemonte - Camera Arbitrale del Piemonte (camcom.it)
9) Contratti con operatori aventi sede in Paesi extra Comunitari
9.1) In caso l’acquirente abbia sede in un Paese extra Comunitario le parti convengono di aderire alla Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali solo e soltanto per quanto nel presente contratto non espressamente pattuito o che sia incompatibile con quanto ivi espressamente pattuito.
10) Speciale accettazione e condizioni generali
10.1) L’acquirente committente dichiara di aver preso conoscenza e di avere accettato il presente contratto e le presenti condizioni generali nella loro interezza ed in ogni singola parte ed in particolare accetta specificamente con accettazione a mezzo specifico click sul form web le clausole di cui al paragrafo 2 punti 2, 5, 8, 9, 11, paragrafo 3 punto 5); paragrafo 4 e cliccando inoltre sulla ulteriore pertinente casella per accettazione dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente il presente contratto e tutte le sue generali condizioni.
Avv. Fabio De Siati Dottore in Relazioni Internazionali P.IVA. 08560470729 via Madonna piccola 62 Martina
Franca (Ta)
fds@pec-legal.it tel 3509129044